Regioni (competenza residuale) - Ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni - Riconducibilità a tale materia dei profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (nel caso di specie: disciplina delle graduatorie) - Necessità che la relativa competenza sia esercitata nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Riconducibilità alla materia esclusiva statale dell'ordinamento civile degli istituti correlati a rapporti lavorativi in essere, come la mobilità (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Provincia autonoma di Trento che proroga i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali). (Classif. 218007).
La disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferisce a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non a profili privatizzati del relativo rapporto di lavoro, invece ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina rientra, pertanto, nell'ambito della competenza legislativa della regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 58/2021 - mass. 43759, S. 273/2020 - mass. 43075; S.126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601).
L'esercizio della competenza legislativa delle regioni in materia di organizzazione degli uffici deve ottemperare ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 58/2021 - mass. 43759; S. 273/2020 - mass. 43073; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601).
L'istituto della mobilità è da ricondursi alla materia dell'ordinamento civile, in quanto correlato a un rapporto di pubblico impiego già in essere. (Precedenti: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 159/2020 - mass. 43329; S. 17/2014 - mass. 37622).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022. Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui la disciplina della proroga dei termini di validità delle graduatorie relative alle procedure per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», in quanto collegata all'instaurazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego ma tale prospettazione è stata costantemente disattesa da questa Corte e non si ravvisano elementi per discostarsi da tale indirizzo. Il ricorrente adduce una motivazione sintetica e assertiva che si basa sul quid novi costituito dalle modifiche in materia di mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni recate dall'art. 3 del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, che hanno fatto venir meno, in via generale, l'obbligo del previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza: tuttavia, la novità normativa non attiene, se non in via del tutto riflessa, alla disciplina in esame poiché opera sull'istituto della mobilità). (Precedenti: S. 267/2022).