Sentenza 269/2007 (ECLI:IT:COST:2007:269)
Massima numero 31533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Titolo
Ricorso dello Stato - Norma impugnata - Individuazione erronea dell'Avvocatura dello Stato (e prima ancora dal Dipartimento degli affari regionali nella relazione allegata alle delibere del Consiglio dei ministri) - Desumibilità della disposizione censurata dal contenuto del ricorso.
Ricorso dello Stato - Norma impugnata - Individuazione erronea dell'Avvocatura dello Stato (e prima ancora dal Dipartimento degli affari regionali nella relazione allegata alle delibere del Consiglio dei ministri) - Desumibilità della disposizione censurata dal contenuto del ricorso.
Testo
Dal contenuto del ricorso si desume chiaramente, pur a fronte di un'erronea indicazione dell'Avvocatura, che la norma che si censura è l'art. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1, della medesima Provincia di Trento 11 novembre 2005, n. 16.
Dal contenuto del ricorso si desume chiaramente, pur a fronte di un'erronea indicazione dell'Avvocatura, che la norma che si censura è l'art. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1, della medesima Provincia di Trento 11 novembre 2005, n. 16.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte