Sentenza 269/2007 (ECLI:IT:COST:2007:269)
Massima numero 31535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31533  31534


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Trento in materia di compensazione urbanistica - Realizzazione diretta, da parte dei proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, di attrezzature e servizi pubblici previsti dal «Piano regolatore generale» previa convenzione con il Comune - Ricorso del Governo della Repubblica - Mancata previsione dell'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria - Contrasto con la normativa comunitaria - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

Illegittimità costituzionale dell'art. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16, nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall'art. 52, comma 1, della medesima Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici prevede che, in ogni caso, quando si realizzi un'opera per importi pari o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all'appalto debba adottare procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente, sia che si tratti di ente pubblico che di soggetto privato, il quale, secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, assume la veste di «titolare di un mandato espresso», conferito dall'ente pubblico che intende realizzare l'opera o il servizio. La fattispecie configurata dalle norme regionali impugnate è assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie de quibus, poiché si tratta di accordi a titolo oneroso, dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono al proprietario di un'area gravata da vincolo preordinato all'espropriazione di mantenere la proprietà dell'area e di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari. Pertanto, le direttive comunitarie devono essere osservate anche nell'ipotesi in cui sia conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l'opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, in quanto fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento), in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. Conseguentemente, la mancata previsione, nella norma provinciale impugnata, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria, determina la sua illegittimità costituzionale.

- Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 129/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  05/09/1991  n. 22  art. 18  co. 5

legge provinciale  11/11/2005  n. 16  art. 3  co. 1

legge della Provincia autonoma di Trento  29/12/2006  n. 11  art. 52  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

Altri parametri e norme interposte