Imposte e tasse - Definizione automatica dei debiti di imposta relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione dell'agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 - Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di solidarietà sociale e di capacità contributiva - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio relativo alla questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni sul condono fiscale di cui agli «articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003» - esclude dal condono fiscale cosiddetto "tombale", previsto dal citato art. 9 della legge n. 289 del 2002, i contribuenti aventi un esercizio sociale (e, quindi, un periodo d'imposta) non coincidente con l'anno solare e chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione della rilevanza. Il rimettente ha precisato che la società contribuente, con riferimento all'IRPEG, all'IRAP e all'IVA relative ai periodi d'imposta dal 1997 al 2002, ha provveduto a perfezionare la «definizione automatica per gli anni pregressi» prevista dal combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 e che il giudizio principale ha ad oggetto l'applicabilità di detta definizione automatica all'IRPEG ed all'IRAP relative al periodo d'imposta dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2002. Siffatte precisazioni sono sufficienti a dar conto della rilevanza della questione, perché questa riguarda proprio la norma che esclude l'applicabilità del suddetto condono fiscale ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, come quello oggetto del giudizio a quo, di modo che la domanda della contribuente potrebbe essere accolta solo per effetto dell'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.