Sentenza 270/2007 (ECLI:IT:COST:2007:270)
Massima numero 31537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31536  31538


Titolo
Imposte e tasse - Definizione automatica dei debiti di imposta relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione dell'agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 - Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei contribuenti per i quali l'esercizio sociale, non coincidente con l'anno solare, è stato chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002 - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 nella parte in cui non consente l'applicazione del condono fiscale cosiddetto "tombale" di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non é applicabile la suddetta disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo all'epoca vigente. La disposizione denunciata, consentendo l'applicazione del condono solo ove sia ancora in corso al 31 dicembre 2002 un periodo d'imposta per il quale la dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003 ed escludendo invece tale applicazione ove il periodo d'imposta, non coincidente con l'anno solare e per il quale la dichiarazione sia stata presentata entro tale ultima data, risulti già chiuso - come nella specie - al 31 dicembre 2002, comporta un'ingiustificata disparità di trattamento, perché sottopone i contribuenti che hanno presentato entro il 31 ottobre 2003 dichiarazioni dei redditi tempestive (nel rispetto, cioè, dei termini fissati dal citato art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998) ad un regime differenziato, in ragione della sola irrilevante circostanza che l'esercizio sociale coincida o no con l'anno solare e che, quindi, il periodo di imposta corrispondente all'esercizio sia già chiuso o no al 31 dicembre 2002. Tale circostanza non costituisce una idonea giustificazione della menzionata diversità di disciplina, essendo del tutto neutra e, di fatto, contingente e casuale rispetto al perseguimento della finalità dell'estensione temporale del beneficio del condono. Per effetto dell'accoglimento della questione sotto l'esaminato profilo, restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati dal rimettente.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2003  n. 350  art. 2  co. 44

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte