Imposte e tasse - Omessa estensione delle agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002 ai contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare - Illegittimità costituzionale consequenziale 'in parte qua'.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo all'epoca vigente. E invero le ragioni di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 valgono non solo per la parte di tale norma che richiama il cosiddetto condono "tombale" di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, oggetto del giudizio principale, ma - data l'identità del meccanismo di estensione del condono - anche per la parte, della quale il ricorrente non deve fare applicazione nel giudizio a quo, che richiama le agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della medesima legge n. 289 del 2002.