Sentenza 271/2007 (ECLI:IT:COST:2007:271)
Massima numero 31539
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31540


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Eccezione di inammissibilità per omessa integrale riproduzione delle dichiarazioni del parlamentare - Reiezione.

Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, contro la deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle dichiarazioni rese da un proprio componente, è da respingere l'eccezione di inammissibilità per omessa integrale riproduzione delle dichiarazioni stesse, in quanto il principio di completezza e autosufficienza non comporta - in particolare per quanto concerne i ricorsi per conflitti insorti in tema di applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. - che debbano essere riportate tutte le dichiarazioni rese nella medesima occasione in cui furono espresse le opinioni addebitate al parlamentare come illecite e lesive. Il principio di autosufficienza esige, invece, che siano esposti tutti i fatti idonei a giustificare la proposizione del conflitto e richiede specificamente, per i suddetti conflitti, che l'esposizione del ricorrente sia tale da consentire alla Corte costituzionale di raffrontare le dichiarazioni extra moenia con il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  04/02/2004  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte