Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Insussistenza di atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni per le quali pende procedimento civile - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, per le quali è pendente davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, giudizio per il risarcimento dei danni, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e, di conseguenza, va annullata la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 85). Infatti, qualora non siano stati indicati atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni, compiuti dallo stesso deputato, ai quali per il loro contenuto possano essere riferite le opinioni oggetto del giudizio di merito, è insufficiente, per affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse, la comunanza di temi politici tra tali opinioni e atti della funzione parlamentare.
- V., citata, sentenza n. 2004/246.