Sentenza 272/2007 (ECLI:IT:COST:2007:272)
Massima numero 31541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31542  31543


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta irrilevanza, atteso il passaggio in giudicato della sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per sopravvenuta irrilevanza della questione, essendo ormai passata in giudicato la sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili, ed essendo, perciò, venuta meno ogni possibilità di sospensione: infatti, sono irrilevanti i successivi sviluppi del giudizio a quo, dopo una valida introduzione del giudizio di costituzionalità.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 75  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte