Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta irrilevanza, atteso il passaggio in giudicato della sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per sopravvenuta irrilevanza della questione, essendo ormai passata in giudicato la sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili, ed essendo, perciò, venuta meno ogni possibilità di sospensione: infatti, sono irrilevanti i successivi sviluppi del giudizio a quo, dopo una valida introduzione del giudizio di costituzionalità.