Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di rilevanza sull'assunto dell'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità erariale - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, perché l'azione di responsabilità erariale sarebbe prescritta: infatti, la questione sulla sospensione del giudizio per pendenza di un processo penale interferente, cui è riferita l'ordinanza di rimessione, è logicamente precedente rispetto a quella relativa alla prescrizione del diritto.
- Spetta comunque al giudice rimettente la individuazione dell'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio: sul punto v., citata, ex multis, sentenza n. 100/1993.