Sentenza 41/2023 (ECLI:IT:COST:2023:41)
Massima numero 45411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  10/01/2023;  Decisione del  10/01/2023
Deposito del 16/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45407  45408  45409  45410  45412


Titolo
Contratti pubblici - Lavori pubblici - Disciplina che non integra una materia - Inidoneità dell'auto-qualificazione del codice dei contratti pubblici a stabilire la natura delle specifiche disposizioni dettate - Necessità che queste ultime (nel caso di specie: relative all'istituto degli incentivi per funzioni tecniche) vadano qualificate in base alla loro ratio, finalità e contenuto. (Classif. 065006).

Testo

La disciplina dei lavori pubblici non integra, in assenza di espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., una vera e propria materia, sicché le diverse disposizioni vanno qualificate a seconda dell'oggetto cui afferiscono e conseguentemente possono essere ascritte, di volta in volta, a potestà legislative statali e regionali. A tal fine, è necessario ricorrere ai criteri stabiliti dalla Corte costituzionale in riferimento alla individuazione della ratio della specifica disposizione scrutinata, della sua finalità e del suo contenuto (Precedenti: S. 193/2022 - mass. 44922; S. 43/2011; S. 45/2010).

L'auto-qualificazione data dal legislatore statale alle disposizioni recate dal codice dei contratti pubblici non è di per sé idonea a stabilirne l'effettiva natura delle disposizioni dettate in materia di incentivi per funzioni tecniche dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 113