Contratti pubblici - Lavori pubblici - Disciplina che non integra una materia - Inidoneità dell'auto-qualificazione del codice dei contratti pubblici a stabilire la natura delle specifiche disposizioni dettate - Necessità che queste ultime (nel caso di specie: relative all'istituto degli incentivi per funzioni tecniche) vadano qualificate in base alla loro ratio, finalità e contenuto. (Classif. 065006).
La disciplina dei lavori pubblici non integra, in assenza di espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., una vera e propria materia, sicché le diverse disposizioni vanno qualificate a seconda dell'oggetto cui afferiscono e conseguentemente possono essere ascritte, di volta in volta, a potestà legislative statali e regionali. A tal fine, è necessario ricorrere ai criteri stabiliti dalla Corte costituzionale in riferimento alla individuazione della ratio della specifica disposizione scrutinata, della sua finalità e del suo contenuto (Precedenti: S. 193/2022 - mass. 44922; S. 43/2011; S. 45/2010).
L'auto-qualificazione data dal legislatore statale alle disposizioni recate dal codice dei contratti pubblici non è di per sé idonea a stabilirne l'effettiva natura delle disposizioni dettate in materia di incentivi per funzioni tecniche dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.