Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Questione meramente interpretativa, fondata su erronea lettura della disposizione censurata - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione. Infatti, il rimettente, sulla base di una assimilazione del giudizio contabile a quello civile, che fa derivare dal "diritto vivente" della Corte di cassazione, ritiene che il giudizio contabile debba essere sospeso in caso di pronuncia del giudice penale anche sugli effetti civili del reato, ma tale tesi è fondata su un'erronea interpretazione della disposizione censurata, poiché l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. collega l'effetto sospensivo del giudizio civile non alla circostanza che la decisione verta anche sugli effetti civili, ma alla proposizione dell'azione civile, alternativamente, dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, indipendentemente dal fatto che statuisca o meno sugli effetti civili. Pertanto il rimettente censura una norma non enucleabile da quella dettata dalla disposizione impugnata e trascura di considerare che non solo non sussiste un "diritto vivente" nel senso della sospensione del processo contabile ma, anzi, sussistono diverse posizioni della Corte dei conti che escludono la riferibilità all'ambito di cognizione della Corte dei conti dell'art. 75 cod. proc. pen..