Sentenza 274/2007 (ECLI:IT:COST:2007:274)
Massima numero 31545
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31546


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bologna - Intervento della persona offesa dal reato, costituita parte civile nel procedimento penale - Ammissibilità - Fondamento.

Testo

In sede di giudizio per conflitto di attribuzioni fra poteri è ammissibile l'intervento della persona offesa dal reato che si è costituta parte civile nel giudizio penale da cui origina il conflitto stesso. Infatti, il principio generale, secondo il quale legittimati ad essere parti di siffatto tipo di giudizio sono soltanto coloro che possono promuoverlo o resistervi in quanto titolari di attribuzioni costituzionalmente riconosciute, trova deroga a favore dei soggetti titolari di una posizione soggettiva suscettibile di essere definitivamente sacrificata dalla decisione sul conflitto, visto che il diritto al risarcimento del danno fatto valere dalla parte civile nel giudizio penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa potrebbe rimanere definitivamente non soddisfatto nell'eventualità di una decisione d'infondatezza del ricorso perché le opinioni espresse dal parlamentare rientrano nella previsione dell'art. 68, primo comma, Cost.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  27/05/2003  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte