Sentenza 275/2007 (ECLI:IT:COST:2007:275)
Massima numero 31549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31547  31548


Titolo
Finanza regionale - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2006 - Spese in conto capitale, soggette al limite di crescita per il 2006, degli enti locali - Computo differenziato rispetto a quanto stabilito dalla legislazione statale - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica nonché delle disposizioni statutarie in materia - Esclusione - Legittimazione a porre limiti ulteriori alla spesa in conto capitale degli enti locali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, ultimo periodo, 119, secondo comma, della Costituzione e all'art. 7 dello statuto speciale per la Regione Sardegna. Tale norma stabilisce, per gli enti locali operanti nella Regione Sardegna, un sistema di calcolo del tetto massimo delle spese in conto capitale delle spese sostenibili da detti enti locali diverso da quello previsto dall'art. 1, comma 148, della legge statale 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in quanto, nel disciplinare autonomamente due categorie di spese deducibili, aventi carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto all'elencazione contenuta nella disposizione di legge statale invocata come parametro, prevede un sistema alternativo di calcolo del tetto massimo non previsto dalla citata legge statale. Orbene l''effetto pratico della disposizione censurata è quello di contenere ulteriormente la finanza locale, con effetti "peggiorativi" per i Comuni sardi rispetto agli altri enti locali italiani. Né può dirsi che qualsiasi interferenza regionale nella determinazione del tetto massimo di crescita della spesa pubblica sarebbe lesiva della prerogativa statale di determinare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, tale tetto, perché la competenza statale concorrente in materia di finanza pubblica regionale e locale, sancita dall'art. 119, secondo comma, Cost. e, per la Regione sarda, dall'art. 7 dello statuto speciale, se legittima la possibilità di stabilire dei limiti massimi, non si traduce anche in una preclusione alle Regioni di adottare norme che, nell'ambito di tali limiti di crescita, siano finalizzate ad attuare gli stessi obiettivi di contenimento.

- In tema di coordinamento finanziario, v., citate, sentenze n. 417/2005, n. 390, n. 37, n. 36, n. 4/2004 e n. 376/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  24/02/2006  n. 1  art. 1  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 7

Altri parametri e norme interposte