Imposte e tasse - Regione Siciliana - Richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'acquisizione al bilancio regionale di tributi di pertinenza regionale - Mancata risposta da parte degli organi interpellati - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione - Inidoneità dell'inerzia delle Amministrazioni statali a ledere le attribuzioni costituzionali della ricorrente - Inammissibilità del conflitto.
E' inammissibile, perché privo di tono costituzionale, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto, al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e al principio di leale collaborazione, nei confronti dello Stato, in relazione al silenzio serbato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte delle note del proprio Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006, e prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno 2006. Invero, secondo la giurisprudenza costituzionale, un comportamento omissivo può essere qualificato come atto lesivo soltanto quando è «idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare un provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di esplicare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante». Nel caso di specie, invece, l'inerzia delle amministrazioni statali a fronte delle istanze loro rivolte può essere interpretata solo come una mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante che fa permanere lo stato di incertezza, ma non come un comportamento omissivo concludente volto a negare le attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana. Rimane, peraltro, impregiudicato il diritto della Regione Siciliana di soddisfare le proprie pretese di fronte al giudice comune.
- In merito alla qualificazione del comportamento omissivo come atto lesivo, vedi, citate, sentenze n. 187/1984 e n. 111/1976.