Ordinanza 278/2007 (ECLI:IT:COST:2007:278)
Massima numero 31552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento - Accesso agevolato nelle graduatorie permanenti - Limitazione ai soli concorrenti inseriti con riserva nella graduatoria relativa al concorso di cui all'ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, del beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine finale per il computo del requisito di servizio - Mancata estensione, a parità di condizioni, ai partecipanti al concorso bandito con ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33 - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e del buon andamento della P.A. nonché indebita incidenza sul diritto al lavoro - Carente descrizione della fattispecie concreta con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Generica richiesta di pronuncia additiva, peraltro in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui «limita ai soli concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, il beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione dei requisiti di servizio», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, per la mancata estensione, a parità di condizioni, ai partecipanti al concorso bandito con ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, in quanto il TAR rimettente ha omesso di descrivere adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame non precisando la posizione del ricorrente in relazione alla predetta procedura - con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - ed ha formulato la questione in modo generico senza consentire di individuare i termini esatti dell'intervento additivo - in ogni caso non realizzabile nel caso di specie, data la mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a risolvere i dubbi prospettati - richiesto alla Corte al fine di superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati dallo stesso rimettente.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/04/2004  n. 97  art. 2  co. 7

legge  04/06/2004  n. 143  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte