Impiego pubblico - Trattamento economico - Riconducibilità del trattamento retributivo alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Provincia autonoma di Trento che consente alla contrattazione collettiva provinciale di individuare, nell'ambito dei contratti pubblici, "altre funzioni" per il cui svolgimento sono riconosciuti incentivi per funzioni tecniche). (Classif. 131001).
Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono un elemento specifico del trattamento economico del pubblico dipendente in termini di corrispettivo di determinate attività svolte nell'ambito degli appalti pubblici; l'istituto fa parte, quindi, della disciplina del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti, che va ricondotto all'ordinamento civile, anche per i dipendenti delle regioni e delle autonomie speciali, e pertanto appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 253/2022 -mass. 45224; S. 190/2022 - mass. 45050).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l'art. 17, comma 1, lett. a, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 2021, che, modificando l'art. 5-bis, comma 1, della legge prov. Trento n. 2 del 2016, consente alla contrattazione collettiva provinciale di individuare, nell'ambito dei contratti pubblici, altre funzioni per il cui svolgimento possono essere riconosciuti incentivi per funzioni tecniche. La disposizione provinciale impugnata lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile poiché consente alla contrattazione collettiva provinciale di ampliare il novero delle funzioni ammissibili alle retribuzioni incentivanti rispetto a quelle previste in modo tassativo dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016).