Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Prevista facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Denunciata compressione del diritto di difesa e violazione dei principi del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, nonché eccesso di delega - Questione sollevata da giudice che aveva esaurito la propria cognizione in relazione alla disposizione censurata e priva di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 111, commi primo e quinto, e 112 Cost., nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento, dal momento che il rimettente non solo afferma di aver già fatto applicazione della norma della cui legittimità dubita, con ciò esaurendo la propria cognizione in relazione alla norma in oggetto, ma altresì omette ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di pregiudizialità v., citate, ordinanze n. 388/2006, n. 370/2005, n. 405/2004.
- Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 127/2007 e n. 183/2005.