Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere e lamentata lesione del diritto di difesa - Eccepita inammissibilità per il carattere interpretativo della questione proposta - Reiezione.
Non è di carattere interpretativo, e quindi non è inammissibile, la questione sollevata dal giudice che, dopo aver esposto i motivi per i quali egli ritiene che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 del codice di procedura penale) non conterrebbe un accertamento parziale implicito della responsabilità dell'imputato, affermi che l'esclusione di questa categoria di sentenze dal novero di quelle che fanno scattare l'applicabilità del termine triennale di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, ai sensi dell'art. 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché, in tal modo, il giudice a quo ha, dapprima, ricostruito il significato della norma - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, assunta quale "diritto vivente" - e, poi, sostenuto che essa violerebbe alcuni precetti costituzionali.