Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere, e lamentata lesione del diritto di difesa - Diversità delle situazioni poste a raffronto - Non incidenza sul diritto di difesa della prevista soggezione di una parte alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 del codice di procedura penale) dal novero delle sentenze che fanno scattare l'applicabilità del termine triennale di decadenza (anziché di prescrizione) per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, da un canto, perché disciplinare in maniera diversa la sentenza di "patteggiamento" rispetto a quelle di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia non è ingiustificato, atteso che la sentenza di "patteggiamento" presuppone pur sempre la responsabilità dell'imputato (sentenza n. 155 del 1996) e contiene un accertamento del fatto lesivo dell'interesse pubblico (ordinanze n. 106 del 2000 e n. 264 del 1999), onde è assimilabile alla sentenza di condanna; e, d'altro canto, perché la possibilità che il datore di lavoro resti soggetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore è tipica di qualsiasi termine di prescrizione e va considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il diritto di difesa del debitore.
- V. sentenza n. 354/2006.