Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazione del codice della strada - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione dei dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Denunciata disparità di trattamento nonché violazione del principio della personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative, e lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica legislativa a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va disposta la restituzione, al giudice rimettente, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. La disposizione censurata, infatti, è stata dapprima dichiarata incostituzionale con sentenza n. 27 del 2005 e, successivamente, modificata ad opera dell'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.
- Per la declaratoria di illegittimità della norma censurata, v., citata, la sentenza n. 27/2005.