Sentenza 284/2007 (ECLI:IT:COST:2007:284)
Massima numero 31560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31561


Titolo
Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciato contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione priva di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 10, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio in Italia dell'attività di scommessa da parte di che sia privo di concessione, autorizzazione o licenza, dal momento che la censura non è sorretta da specifica motivazione. Pertanto, è giurisprudenza costante di questa Corte che il parametro dell'art. 10 non è utilizzabile, per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, diverse da quelle di cui al secondo comma.



Atti oggetto del giudizio

legge  13/12/1989  n. 401  art. 4  co. 

regio decreto  18/06/1931  n. 773  art. 88  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 10  co. 2

Altri parametri e norme interposte