Sentenza 284/2007 (ECLI:IT:COST:2007:284)
Massima numero 31560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:
31561
Titolo
Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciato contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione priva di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati - Inammissibilità.
Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciato contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione priva di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 10, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio in Italia dell'attività di scommessa da parte di che sia privo di concessione, autorizzazione o licenza, dal momento che la censura non è sorretta da specifica motivazione. Pertanto, è giurisprudenza costante di questa Corte che il parametro dell'art. 10 non è utilizzabile, per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, diverse da quelle di cui al secondo comma.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/12/1989
n. 401
art. 4
co.
regio decreto
18/06/1931
n. 773
art. 88
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
co. 1
Costituzione
art. 10
co. 2
Altri parametri e norme interposte