Sentenza 284/2007 (ECLI:IT:COST:2007:284)
Massima numero 31561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31560


Titolo
Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciata disparità di trattamento ai danni degli operatori economici stranieri, violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata nonché contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione concernente norme interne ritenute dal giudice 'a quo', in dissenso dall'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione alle pronunce della Corte comunitaria, incompatibili con le norme del Trattato dotate di efficacia diretta - Competenza del giudice rimettente e non della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 Cost., nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio in Italia dell'attività di scommessa da parte di che sia privo di concessione, autorizzazione o licenza. Il rimettente dubita della compatibilità delle norme denunciate con i principi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE in tema di libertà di stabilimento e prestazione di servizi: egli non ignora che nel sistema dei rapporti fra ordinamento interno e comunitario quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno quando non abbia dubbi, come nel caso di specie, sull'esistenza del conflitto, ma esclude che gli sia consentita la disapplicazione delle norme censurate, stante la vincolatività dell'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel senso della sussistenza di esigenze di ordine pubblico a fondamento delle misure restrittive delle libertà comunitarie in esame. Tuttavia, l'asserita esistenza nell'ordinamento interno di un diritto vivente non vale a trasformare in questione di legittimità costituzionale una questione di compatibilità della legge nazionale con norme comunitarie provviste di effetto diretto. Non compete, pertanto, a questa Corte, ma al giudice comune, accertare, eventualmente avvalendosi dell'ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, se le disposizioni del diritto interno, rilevanti nella specie, configgano con le evocate norme del diritto comunitario provviste di effetto diretto.

- Sul sistema dei rapporti fra diritto interno e comunitario v., citate, sentenze n. 170/1984, n. 317/1996, e ordinanza n. 267/1999.

- Sulla immediata operatività negli ordinamenti interni delle statuizioni della Corte di giustizia, al pari delle norme comunitarie cui ineriscono, v., citate, sentenze n. 113/1985 e n. 389/1989.

- Sul fatto che la non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente dalla Corte costituzionale, del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona v., citata, da ultimo, ordinanza n. 454/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  13/12/1989  n. 401  art. 4  co. 

regio decreto  18/06/1931  n. 773  art. 88  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

trattato cee    n.   art. 43  

trattato cee    n.   art. 49