Ordinanza 285/2007 (ECLI:IT:COST:2007:285)
Massima numero 31562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:
31563
Titolo
Corte dei Conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Limitazione del controllo al solo conto della gestione di cassa del Tesoriere e non anche all'intera gestione dell'ente - Conseguente abrogazione della norma che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste in bilancio - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza e dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Pretesa violazione delle attribuzioni della Corte dei conti in materia di giudizio contabile nonché dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Corte dei Conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Limitazione del controllo al solo conto della gestione di cassa del Tesoriere e non anche all'intera gestione dell'ente - Conseguente abrogazione della norma che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste in bilancio - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza e dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Pretesa violazione delle attribuzioni della Corte dei conti in materia di giudizio contabile nonché dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa erariale sul presupposto che nessuna delle norme censurate riguarderebbe «il conto del tesoriere», in quanto le disposizioni denunciate (e, segnatamente, gli artt. 93 e 226), si riferiscono, con tutta evidenza, proprio al conto del tesoriere dell'ente locale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 93
co. 2
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 226
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 274
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 103
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte