Ordinanza 285/2007 (ECLI:IT:COST:2007:285)
Massima numero 31562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31563


Titolo
Corte dei Conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Limitazione del controllo al solo conto della gestione di cassa del Tesoriere e non anche all'intera gestione dell'ente - Conseguente abrogazione della norma che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste in bilancio - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza e dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Pretesa violazione delle attribuzioni della Corte dei conti in materia di giudizio contabile nonché dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa erariale sul presupposto che nessuna delle norme censurate riguarderebbe «il conto del tesoriere», in quanto le disposizioni denunciate (e, segnatamente, gli artt. 93 e 226), si riferiscono, con tutta evidenza, proprio al conto del tesoriere dell'ente locale.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 93  co. 2

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 226  co. 

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 274  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 103  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte