Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di una corretta ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento - Inammissibilità delle questioni prive di un iter logico argomentativo plausibile (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma che prevede la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di titolo edilizio in sanatoria). (Classif. 112003).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. seconda bis, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, secondo comma, e 113 Cost., dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui prevede la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di titolo edilizio in sanatoria decorsi sessanta giorni dalla sua presentazione. L'ordinanza di rimessione presenta una ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento carente e in parte erronea, non essendosi il rimettente soffermato sulla natura del potere di sanatoria, sulla ratio del silenzio-rigetto e sulle ragioni che consentono la comparazione con il condono edilizio; lo stesso non si è confrontato nemmeno con gli orientamenti giurisprudenziali sulla tutela riconosciuta in caso di rigetto tacito; ciò ha compromesso l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 61/2021 - mass. 43765; O. 229/2020 - mass. 43122; O. 59/2019 - mass. 40499).