Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale - Ripartizione tra la Regione e i comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Esclusione di qualsiasi intervento delle Province nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale delle Province - Possibilità di invocare, in assenza di adeguata motivazione, le disposizioni del Titolo V della Costituzione riguardanti le Regioni a statuto ordinario in presenza di materie attribuite alla potestà legislativa primaria di una Regione a statuto speciale - Esclusione - Inammissibilità della questione.
Non è possibile invocare, in assenza di adeguate motivazioni, disposizioni costituzionali quali l'art. 117, secondo e terzo comma, o l'art. 118 Cost. in riferimento ad una Regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in tema sia di enti locali che di urbanistica e nella quale vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative (si vedano l'art. 4, n. 1-bis e n. 12, e l'art. 8 dello statuto). Pertanto sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché in relazione all'art. 118, primo e secondo comma, Cost..