Sentenza 286/2007 (ECLI:IT:COST:2007:286)
Massima numero 31570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale - Ripartizione tra la Regione e i comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Esclusione di qualsiasi intervento delle Province nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del «limite dell'armonia con la Costituzione» posto dall'art. 4 dello statuto di autonomia, tenuto conto della incomprimibilità delle funzioni proprie delle Province ai sensi degli artt. 114, secondo comma, e 118, secondo comma, Cost. - Omessa argomentazione in ordine all'applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia di disposizioni del Titolo V della Costituzione nonché al rapporto di queste ultime rispetto alle disposizioni contenute nello statuto speciale - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale - Ripartizione tra la Regione e i comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Esclusione di qualsiasi intervento delle Province nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del «limite dell'armonia con la Costituzione» posto dall'art. 4 dello statuto di autonomia, tenuto conto della incomprimibilità delle funzioni proprie delle Province ai sensi degli artt. 114, secondo comma, e 118, secondo comma, Cost. - Omessa argomentazione in ordine all'applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia di disposizioni del Titolo V della Costituzione nonché al rapporto di queste ultime rispetto alle disposizioni contenute nello statuto speciale - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, censurati in riferimento agli artt. 114, comma 2, 118, comma 2, della Costituzione, e all'art. 4 dello Statuto speciale sotto il profilo della violazione del "limite dell'armonia con la Costituzione" posto dall'art. 4 dello statuto speciale, dal momento che il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni per cui si imporrebbe alla Regione ad autonomia speciale l'applicazione di disposizioni del Titolo V della Costituzione, né in quale rapporto queste si trovino rispetto alle disposizioni contenute nello statuto di autonomia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
13/12/2005
n. 30
art. 1
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
13/12/2005
n. 30
art. 4
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
13/12/2005
n. 30
art. 8
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
13/12/2005
n. 30
art. 11
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
13/12/2005
n. 30
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte