Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione, con successiva legge regionale, di alcune delle disposizioni censurate - Perdurante necessità di esaminare le doglianze proposte dal ricorrente, avendo la normativa abrogata avuto comunque un periodo di applicazione.
Pur avendo emanato la Regione Friuli-Venezia Giulia, nelle more della decisione, la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, la quale ha disciplinato organicamente la materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, conferendo alcune specifiche attribuzioni alle Province e, all'art. 64, lettera w), ha abrogato, tra l'altro, il censurato art. 4 della legge regionale n. 30 del 2005, non viene meno, nonostante tale abrogazione, la necessità di esaminare la censura prospettata dal ricorrente dal momento che la norma impugnata, sopprimendo asseritamente una funzione provinciale, ha comunque avuto applicazione, avendo precluso - secondo la prospettazione del ricorso - per tutto il tempo della sua vigenza, l'adozione di piani territoriali provinciali.