Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale - Ripartizione tra la Regione e i comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Esclusione di qualsiasi intervento delle Province nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale delle Province - Esclusione - Necessità di far riferimento al complesso della legislazione sull'amministrazione locale per accertare la sua coerenza con il principio di autonomia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, censurati in riferimento agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2, Cost., e agli artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, per violazione dell'autonomia costituzionale delle Province, in quanto ai fini della verifica del rispetto dell'autonomia degli enti locali ciò che rileva non è la disciplina di un particolare settore o di uno specifico istituto, ma la complessiva configurazione da parte della legislazione regionale del ruolo della Provincia in termini effettivamente adeguati alla sua natura di ente locale necessario di secondo livello. Ne consegue che tale valutazione può essere operata solo avendo riguardo al complesso della legislazione sull'amministrazione locale per accertare la sua coerenza con il principio di autonomia.