Sentenza 286/2007 (ECLI:IT:COST:2007:286)
Massima numero 31573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale - Ripartizione tra la Regione e i comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Esclusione di qualsiasi intervento delle Province nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale delle Province - Censura rivolta ad una norma abrogata ma riprodotta in forma sostanzialmente coincidente in una disposizione sopravvenuta - Estensione del giudizio alla nuova disposizione.
Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale - Ripartizione tra la Regione e i comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Esclusione di qualsiasi intervento delle Province nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale delle Province - Censura rivolta ad una norma abrogata ma riprodotta in forma sostanzialmente coincidente in una disposizione sopravvenuta - Estensione del giudizio alla nuova disposizione.
Testo
La questione di costituzionalità dell'art. 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30, concernente la ripartizione tra la Regione e gli Enti locali delle funzioni di pianificazioni territoriale, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2, Cost., e artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, deve essere estesa - in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione - anche all'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 23 febbraio 2007, n. 5, in quanto il procedimento di approvazione del PTR è regolato da quest'ultima norma in termini identici - per quanto interessa - a quelli contenuti nella disposizione censurata, verificandosi perciò una sostanziale coincidenza tra le due norme.
La questione di costituzionalità dell'art. 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30, concernente la ripartizione tra la Regione e gli Enti locali delle funzioni di pianificazioni territoriale, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2, Cost., e artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, deve essere estesa - in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione - anche all'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 23 febbraio 2007, n. 5, in quanto il procedimento di approvazione del PTR è regolato da quest'ultima norma in termini identici - per quanto interessa - a quelli contenuti nella disposizione censurata, verificandosi perciò una sostanziale coincidenza tra le due norme.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
13/12/2005
n. 30
art. 8
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
23/02/2007
n. 5
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 59
Altri parametri e norme interposte