Sentenza 286/2007 (ECLI:IT:COST:2007:286)
Massima numero 31575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale e di società di trasformazione urbana - Ripartizione tra la Regione e i comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Esclusione di qualsiasi intervento delle Province in ordine alla disciplina delle società di trasformazione urbana - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale delle Province - Insussistenza, non risultando le Province titolari di specifiche funzioni in tale materia neppure nell'ambito della legislazione statale - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale e di società di trasformazione urbana - Ripartizione tra la Regione e i comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Esclusione di qualsiasi intervento delle Province in ordine alla disciplina delle società di trasformazione urbana - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale delle Province - Insussistenza, non risultando le Province titolari di specifiche funzioni in tale materia neppure nell'ambito della legislazione statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata in relazione agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2, e agli artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, in quanto il mancato intervento delle Province, in ordine alla disciplina regionale delle società di trasformazione urbana regionale, non lede la loro autonomia costituzionalmente tutelata, dal momento che le stesse non risultano titolari di specifiche funzioni neppure nell'ambito della legislazione statale.
Non è fondata in relazione agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2, e agli artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, in quanto il mancato intervento delle Province, in ordine alla disciplina regionale delle società di trasformazione urbana regionale, non lede la loro autonomia costituzionalmente tutelata, dal momento che le stesse non risultano titolari di specifiche funzioni neppure nell'ambito della legislazione statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
13/12/2005
n. 30
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 59
Altri parametri e norme interposte