Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale e di società di trasformazione urbana - Ripartizione tra la Regione e i comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Esclusione di qualsiasi intervento delle Province per l'elaborazione di indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico nelle more dell'entrata in vigore del PTR - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale delle Province - Insussistenza, non essendo prevista nella recente legislazione statale alcuna funzione necessaria delle Province in materia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, censurato in riferimento agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2 della Costituzione, e artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, in ragione della mancata previsione della partecipazione della Provincia alla elaborazione di «indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico» nelle more dell'entrata in vigore del PTR. La recente legislazione statale, per un verso, non prevede alcuna funzione necessaria delle Province in relazione alla predisposizione di norme di salvaguardia nelle more dell'approvazione del piano territoriale regionale e, per altro verso, riconosce esplicitamente alle Regioni un ruolo fondamentale nella pianificazione paesaggistica e certamente preminente rispetto ai poteri in materia degli enti locali.
V., citate, sentenze n. 52/1969, n. 415/1994, n. 83/1997, n. 229 e n. 230/2001, n. 533/2002, n. 48/2003, ordinanza n. 137/2004, sentenze n. 51 e n. 182/2006, n. 238/2007.