Procedimento civile - Equa riparazione dell'irragionevole durata dei processi - Competenza territoriale della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. pen. - Mancata estensione (secondo il «diritto vivente») ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi celebrati davanti alla Corte dei Conti ed alle altre giurisdizioni speciali, tra cui quella amministrativa - Conseguente assoggettamento di tali ricorsi alla cognizione della Corte d'appello territorialmente competente in base ai criteri generali - Lamentata violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Principio applicabile ai soli aspetti organizzativi della amministrazione della giustizia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella interpretazione, consolidata in diritto vivente, secondo la quale la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata dei processi celebrati innanzi alla Corte dei conti ed agli altri giudici speciali, a differenza di quelli celebrati innanzi a giudici della giurisdizione ordinaria, non deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., ma va proposta innanzi al giudice individuato come competente secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile, il principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione riguarda, infatti, gli organi di amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estende alla giurisdizione ed ai provvedimenti che ne costituiscono espressione.
- Sull'ambito di operatività dell'art. 97 Cost., v., citate, le ordinanze n. 122/2005, n. 94/2004, n. 458/2002.