Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Accertamento di conformità - Condizione - Opere rispondenti alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell'opera, quanto al momento dell'istanza (doppia conformità) - Differenza rispetto al condono edilizio - Relativo procedimento - Previsione del meccanismo del silenzio-rigetto, anziché del silenzio inadempimento. (Classif. 090009).
L'accertamento di conformità, di cui all'art. 36 del t.u. edilizia, è condizionato alla rispondenza delle opere, realizzate in difetto del, o in difformità dal, titolo edilizio, alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell'opera quanto al momento dell'istanza. L'istituto consente in via generale la regolarizzazione postuma di abusi difettosi nella forma, ma non nella sostanza, in quanto privi di danno urbanistico e si distingue, pertanto, dalle ipotesi del condono edilizio nelle quali la legge, in via straordinaria e con regole ad hoc, consente di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino ad una certa data, di natura sostanziale, in quanto difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia. (Precedenti: S. 68/2018 - mass. 41706, n. 232/2017 - mass. 41706; S. 50/2017 - mass. 39737).
Nel procedimento per l'accertamento di conformità sul richiedente grava l'onere di dimostrare la doppia conformità e l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi con adeguata motivazione, entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata: si tratta di una fattispecie di silenzio con valore legale di diniego della proposta istanza (silenzio-rigetto) e non di mera inerzia nel provvedere (silenzio-inadempimento). (Precedente: S. 232/2017 - mass. 41706).