Sentenza 287/2007 (ECLI:IT:COST:2007:287)
Massima numero 31578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31577


Titolo
Procedimento civile - Equa riparazione dell'irragionevole durata dei processi - Competenza territoriale della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. pen. - Mancata estensione (secondo il «diritto vivente») ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi celebrati davanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni speciali, tra cui quella amministrativa - Conseguente assoggettamento di tali ricorsi alla cognizione della Corte d'appello territorialmente competente in base ai criteri generali - Lamentata incidenza sulla imparzialità e indipendenza del giudice - Disciplina rimessa alla discrezionalità del legislatore - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'art. 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella interpretazione, consolidata in diritto vivente, secondo la quale la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata dei processi celebrati innanzi alla Corte dei conti ed agli altri giudici speciali, a differenza di quelli celebrati innanzi a giudici della giurisdizione ordinaria, non deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., ma va proposta innanzi al giudice individuato come competente secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile, in tal modo consentendo la convivenza del giudice del merito nella medesima sede del giudice dell'equa riparazione. Ferma restando la ragionevolezza della norma censurata nell'interpretazione restrittiva oggi diritto vivente, il pericolo per l'imparzialità del giudice è talmente ipotetico che è giustificato rimetterne comunque la valutazione alla discrezionalità del legislatore.

- Sulla non obbligatorietà dell'estensione dell'art. 11 cod. proc pen. ad ogni procedimento civile, v., citata, sentenza n. 51/1998.

- Sulla necessità che il legislatore effettui un bilanciamento fra le esigenze di imparzialità-terzietà del giudice civile e di pienezza della tutela giurisdizionale con riguardo ai singoli tipi processuali civili, v., citate, le sentenze n. 332/2003 e n. 458/2000.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 1

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte