Sentenza 288/2007 (ECLI:IT:COST:2007:288)
Massima numero 31579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Legge della Regione Siciliana - Prevista incompatibilità alla carica di consigliere comunale in caso di sentenza di condanna penale anche non definitiva e di costituzione di parte civile del comune di appartenenza - Denunciata ingiustificata deroga alla legislazione statale, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di elettorato passivo e della presunzione di innocenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, censurato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 51 Cost., «nella parte in cui non prevede che la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato» e che la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilità. L'istituto della lite pendente trova la sua giustificazione nella esigenza di dare la massima espansione applicativa al precetto dell'art. 51, primo comma, Cost., compatibilmente con l'altra primaria esigenza di garantire l'autenticità della competizione elettorale. In tale contesto la più severa disciplina legislativa regionale censurata appare ragionevolmente giustificata dalle peculiari condizioni dell'amministrazione locale siciliana, caratterizzata da fenomeni particolarmente gravi di pressione della criminalità organizzata sulle amministrazioni pubbliche nonché dal numero e dalla gravità di episodi di illegalità amministrativa. Ciò spiega la volontà del legislatore siciliano di predisporre strumenti idonei a garantire maggiormente il regolare ed imparziale funzionamento degli organi consiliari, conseguentemente escludendo la sussistenza delle prospettate lesioni degli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione.

- V. sentenza n. 162/1985.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  24/06/1986  n. 31  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte