Sentenza 289/2007 (ECLI:IT:COST:2007:289)
Massima numero 31580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione - Direttore Generale della ASL - Requisiti - Espletamento, in alternativa all'esperienza quinquennale in posizione dirigenziale, del mandato di senatore, o deputato della Repubblica, o consigliere regionale - Ricorso della Regione Campania - Intervenuta soppressione della disposizione censurata, non applicata nel territorio della Regione Campania - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dell'art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, nella parte in cui, integrando la disposizione contenuta nell'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha previsto fra i requisiti per poter aspirare alla nomina a direttore generale di una Azienda sanitaria locale - in alternativa alla esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie - l'aver espletato «mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale». Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, l'art. 1, comma 24-novies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto la soppressione, nell'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 502 del 1992, delle parole in esso introdotte con la disposizione censurata, sicché, non avendo quest'ultima avuto applicazione nel territorio della Regione Campania, deve ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia.

- V. la citata sentenza n. 345/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  01/02/2006  n. 43  art. 2  co. 5

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte