Sentenza 290/2007 (ECLI:IT:COST:2007:290)
Massima numero 31581
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31582


Titolo
Presidente della Repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile - Sentenza della Corte d'appello di Roma, emessa in sede di giudizio di rinvio, di condanna del Presidente della Repubblica cessato dal mandato al risarcimento del danno morale per dichiarazioni rese quando ricopriva la carica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Intervento nel giudizio costituzionale della parte attrice nel giudizio civile - Ammissibilità.

Testo

Premesso che nei giudizi per conflitto di attribuzione non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salva l'ipotesi in cui l'oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nell'affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno coperta dalle eccezionali guarentigie previste dalla Costituzione, nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto da un senatore in qualità di ex Presidente della Repubblica, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, con la quale egli è stato condannato al risarcimento del danno morale in relazione a dichiarazioni rese quando ricopriva la carica, è ammissibile l'intervento della parte attrice nel giudizio civile in cui è stata resa la sentenza impugnata.

- In senso conforme, v. le citate sentenze n. 76/2001 e n. 154/2004.

Atti oggetto del giudizio

 23/09/2004  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte