Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare - Riferibilità del ricorso a tre condotte del parlamentare - Omessa riproduzione del capo di imputazione relativo a un procedimento penale riguardante anche altra persona e omessa riproduzione integrale di alcune delle dichiarazioni attribuite al parlamentare - Inammissibilità del conflitto per tali aspetti.
Posto che nei conflitti di attribuzione proposti dall'autorità giudiziaria nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, perché la Corte costituzionale possa accertare la sostanziale identità tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e gli atti di funzione dallo stesso posti in essere, il ricorrente ha l'onere di riportare nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive, non essendo in particolare consentita la sostituzione di quelle espressioni con una libera rielaborazione ad opera dell'autorità giudiziaria ricorrente, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati per l'annullamento della deliberazione da quest'ultima adottata nella seduta del 17 marzo 2004, concernente la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente, nei confronti del quale è pendente presso detta autorità giudiziaria un procedimento penale per diffamazione aggravata, è inammissibile per la parte in cui, riferendosi l'imputazione non solo al parlamentare ma anche ad un'altra persona, la mancata riproduzione del capo di imputazione non consente di individuare il titolo di responsabilità del parlamentare in riferimento ad una delle condotte contestate nonché per la parte in cui si censura la deliberazione di insindacabilità di dichiarazioni delle quali non viene in alcun modo riportato il contenuto, senza che l'inammissibilità per tali profili comporti l'inammissibilità dell'intero ricorso, residuando un ulteriore profilo in relazione al quale il ricorrente ha adempiuto all'indicato onere di riproduzione.
- Sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dall'autorità giudiziaria nei confronti del Parlamento, v. le citate sentenze n. 336/2006, n. 383/2006, n. 52/2007, n. 236/2007.
- In particolare, sulla inammissibilità della rielaborazione, da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente, delle dichiarazioni attribuite al parlamentare, v. le citate sentenze n. 79/2005, n. 383/2006.