Sentenza 291/2007 (ECLI:IT:COST:2007:291)
Massima numero 31584
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31583


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare - Limitazione del 'thema decidendum' a seguito di accoglimento di eccezione di inammissibilità - Insussistenza del nesso funzionale - Non spettanza alla Camera dei deputati, nei limiti di cui in motivazione, della potestà esercitata - Conseguente annullamento, nei medesimi limiti, della deliberazione di insindacabilità.

Testo

Non spettava alla Camera dei deputati - nei limiti di cui in motivazione - affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento, negli stessi limiti, della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 2004. Ridefinito il thema decidendum a seguito dell'accoglimento parziale della eccezione di inammissibilità formulata dalla Camera dei deputati (v. massima A) non sussiste, in relazione alle dichiarazioni extra moenia del parlamentare il cui contenuto è stato riprodotto nel ricorso per conflitto di attribuzione, alcun nesso con atti tipici di esercizio della funzione parlamentare, e ciò a prescindere dal rilievo che i regolamenti parlamentari negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni «sconvenienti», e che, a fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere.

- Sulla rilevanza delle espressioni «sconvenienti», v. la citata sentenza n. 249/2006

- Sul nesso funzionale, v. le citate sentenze n. 97/2007, n. 151/2007, n. 152/2007, n. 166/2007.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  17/03/2004  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26