Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Potere del giudice tutelare di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato - Sussistenza anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di quest'ultimo, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri previsti adempimenti - Denunciata irragionevole diversità di protezione nei confronti di soggetti in condizioni di totale compromissione delle facoltà intellettive, a seconda che siano sottoposti alla procedura di interdizione o a quella dell'amministrazione di sostegno - Questione di mera interpretazione, sostanziatasi nella richiesta alla Corte costituzionale di avallare il dissenso del rimettente dall'orientamento interpretativo prevalente nella sede giudiziaria in cui opera - Impropria utilizzazione del giudizio incidentale di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile, nella parte in cui consentono al giudice tutelare, in tema di amministrazione di sostegno, di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato, anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di costui, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri adempimenti previsti dalle norme stesse, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, dal giudice tutelare, sul presupposto di non poter accedere ad una interpretazione del sistema di protezione delle persone, che si trovino in condizioni di compromissione delle facoltà intellettive, diversa da quella prevalentemente seguita nella sede giudiziaria di appartenenza, poiché, in tal modo, il giudice a quo sottopone al giudice delle leggi non già un dubbio di illegittimità costituzionale, ma una questione di mera interpretazione, richiedendo sostanzialmente una pronuncia che avalli la propria ricostruzione della normativa e, quindi, utilizzando in modo improprio il giudizio di costituzionalità.
- V., ex plurimis, ordinanze numeri 299, 114, 64 e 28/2006, numeri 420 e 306/2005.