Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguibilità immediata - Esecutività solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione, o in caso di proposizione del ricorso, sino all'udienza fissata per la decisione del ricorso stesso - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa - Proposizione della questione dopo la disposta sospensione del decreto di espulsione - Difetto di rilevanza della questione stessa - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui (comma 3) prevede l'immediata esecutività del provvedimento di espulsione, ancorché sottoposto ad impugnativa da parte dell'interessato, e nella parte in cui (comma 8) non consente l'adozione, da parte del giudice, di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio. Il rimettente ha infatti disposto la sospensione del decreto di espulsione impugnato, così mostrando di avere già ritenuto applicabile alla fattispecie quella sospensiva che costituisce lo stesso oggetto della questione di legittimità sollevata.