Ordinanza 293/2007 (ECLI:IT:COST:2007:293)
Massima numero 31588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguibilità immediata - Esecutività solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione, o in caso di proposizione del ricorso, sino all'udienza fissata per la decisione del ricorso stesso - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Provvedimento espulsivo riguardante cittadina rumena - Sopravvenuta appartenenza della Romania all'Unione europea - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguibilità immediata - Esecutività solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione, o in caso di proposizione del ricorso, sino all'udienza fissata per la decisione del ricorso stesso - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Provvedimento espulsivo riguardante cittadina rumena - Sopravvenuta appartenenza della Romania all'Unione europea - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare l'immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio, ancorché sottoposto a gravame o impugnativa, non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio. Infatti, posto che la ricorrente nel giudizio principale è una cittadina rumena e che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 9 gennaio del 2006, n. 16, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005», con la quale gli Stati della Romania e della Bulgaria sono divenuti membri dell'Unione europea, si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare l'immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio, ancorché sottoposto a gravame o impugnativa, non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio. Infatti, posto che la ricorrente nel giudizio principale è una cittadina rumena e che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 9 gennaio del 2006, n. 16, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005», con la quale gli Stati della Romania e della Bulgaria sono divenuti membri dell'Unione europea, si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte