Ordinanza 294/2007 (ECLI:IT:COST:2007:294)
Massima numero 31589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Automaticità del provvedimento senza previa valutazione della pericolosità sociale, in conseguenza della mancata richiesta del permesso di soggiorno entro il termine prescritto, pur in ipotesi di legittimo ingresso in Italia - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e incidenza sul principio di inviolabilità personale - Erronea individuazione della disposizione applicabile nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Automaticità del provvedimento senza previa valutazione della pericolosità sociale, in conseguenza della mancata richiesta del permesso di soggiorno entro il termine prescritto, pur in ipotesi di legittimo ingresso in Italia - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e incidenza sul principio di inviolabilità personale - Erronea individuazione della disposizione applicabile nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per erronea individuazione della disposizione applicabile al caso concreto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui sanziona con l'espulsione e con il divieto di reingresso nel territorio dello Stato per dieci anni le diverse fattispecie dello straniero che non ha chiesto o ha chiesto in ritardo il permesso di soggiorno e dello straniero che ha commesso reati o si è reso socialmente pericoloso. Dall'ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il provvedimento di espulsione è stato emesso dal Prefetto perché il cittadino extracomunitario era entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, ipotesi, questa, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato d.lgs. n. 286 del 1998, sicché il rimettente non deve fare applicazione della norma denunciata, la quale si riferisce invece all'ipotesi dello straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero che abbia avuto revocato o annullato il permesso di soggiorno, ovvero che non abbia chiesto il rinnovo entro sessanta giorni dalla scadenza.
E' manifestamente inammissibile, per erronea individuazione della disposizione applicabile al caso concreto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui sanziona con l'espulsione e con il divieto di reingresso nel territorio dello Stato per dieci anni le diverse fattispecie dello straniero che non ha chiesto o ha chiesto in ritardo il permesso di soggiorno e dello straniero che ha commesso reati o si è reso socialmente pericoloso. Dall'ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il provvedimento di espulsione è stato emesso dal Prefetto perché il cittadino extracomunitario era entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, ipotesi, questa, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato d.lgs. n. 286 del 1998, sicché il rimettente non deve fare applicazione della norma denunciata, la quale si riferisce invece all'ipotesi dello straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero che abbia avuto revocato o annullato il permesso di soggiorno, ovvero che non abbia chiesto il rinnovo entro sessanta giorni dalla scadenza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte