Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Automaticità del provvedimento senza previa valutazione della pericolosità sociale, in conseguenza della mancata richiesta del permesso di soggiorno entro il termine di otto giorni lavorativi, pur in ipotesi di legittimo ingresso in Italia - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e incidenza sul principio di inviolabilità personale - Provvedimento espulsivo riguardante cittadina rumena - Sopravvenuta appartenenza della Romania all'Unione europea - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Vanno restituiti al giudice a quo per il riesame della rilevanza gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede che l'omessa richiesta da parte dello straniero del permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia comporti - anche quando l'ingresso sia avvenuto legittimamente e sussistano le condizioni per l'ottenimento del predetto permesso - l'automatica emissione del decreto di espulsione senza una preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno. Il rimettente deve infatti verificare se il provvedimento di espulsione nella specie adottato nei confronti di un cittadino rumeno sia ancora produttivo di effetti, a seguito della legge 9 gennaio 2006, n. 16, con cui l'Italia ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, anche tenuto conto della circolare congiunta dei Ministri dell'interno e della solidarietà sociale n. 2 del 28 dicembre 2006 recante «Ingresso nell'U.E. dei cittadini della Romania e della Bulgaria», la quale ha esplicitamente affermato che «devono intendersi cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v., gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei cittadini neocomunitari».