Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato - Sopravvenuta previsione della ricorribilità davanti alle commissioni tributarie del provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mutamento normativo ininfluente sulla rilevanza delle questioni, in forza dell'art. 5 del cod. proc. civ.
Non incide sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli -, sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione, lo jus superveniens, costituito dall'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e-ter), in quanto, a norma dell'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno effetto rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge medesima.
- Sulla portata del principio della perpetuatio jurisdictionis, v. citata, l'ordinanza n. 161/2007.