Ordinanza 297/2007 (ECLI:IT:COST:2007:297)
Massima numero 31594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Denunciata deroga irragionevole all'ordinario criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, disparità di trattamento in danno dei destinatari di provvedimenti di fermo, assenza di tutela giurisdizionale piena rispetto alla limitazione della libertà di circolazione, dell'iniziativa economica e della libertà privata - Questioni sostanziantesi nell'impropria richiesta di avallo dell'interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come diritto vivente - Uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Denunciata deroga irragionevole all'ordinario criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, disparità di trattamento in danno dei destinatari di provvedimenti di fermo, assenza di tutela giurisdizionale piena rispetto alla limitazione della libertà di circolazione, dell'iniziativa economica e della libertà privata - Questioni sostanziantesi nell'impropria richiesta di avallo dell'interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come diritto vivente - Uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto configurano un improprio tentativo di ottenere l'avallo della (diversa) interpretazione e ricostruzione della natura giuridica dell'istituto che il giudice a quo dimostra di condividere.
- Negli stessi termini, v., citata, l'ordinanza n. 161/2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 49
co.
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 57
co.
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 86
co.
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 2
co.
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte