Ordinanza 298/2007 (ECLI:IT:COST:2007:298)
Massima numero 31596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Risoluzione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione - Sospensione del processo conseguente al deposito del ricorso per cassazione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, nonché eccesso di delega - Eccepita inammissibilità della questione per avere il giudice già risolto il problema interpretativo relativo alla norma del contratto collettivo - Reiezione.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Risoluzione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione - Sospensione del processo conseguente al deposito del ricorso per cassazione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, nonché eccesso di delega - Eccepita inammissibilità della questione per avere il giudice già risolto il problema interpretativo relativo alla norma del contratto collettivo - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 Cost., è infondata l'eccezione di inammissibilità per essere il problema interpretativo della norma del contratto collettivo già stato risolto nel corso del giudizio a quo. E invero, benché il rimettente avesse espresso, in un provvedimento privo peraltro di contenuto decisorio, la propria opzione valutativa in ordine alla validità della clausola collettiva applicabile, nell'ordinanza di rimessione ha esplicitato nuovi e più approfonditi argomenti sulla persistenza delle difficoltà ermeneutiche, il che giustifica il ricorso alla procedura pregiudiziale introdotta dall'art. 420-bis, che, in quanto norma processuale, è immediatamente applicabile al giudizio in corso.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 Cost., è infondata l'eccezione di inammissibilità per essere il problema interpretativo della norma del contratto collettivo già stato risolto nel corso del giudizio a quo. E invero, benché il rimettente avesse espresso, in un provvedimento privo peraltro di contenuto decisorio, la propria opzione valutativa in ordine alla validità della clausola collettiva applicabile, nell'ordinanza di rimessione ha esplicitato nuovi e più approfonditi argomenti sulla persistenza delle difficoltà ermeneutiche, il che giustifica il ricorso alla procedura pregiudiziale introdotta dall'art. 420-bis, che, in quanto norma processuale, è immediatamente applicabile al giudizio in corso.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 420
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
legge 14/05/2005
n. 80
art.