Ordinanza 298/2007 (ECLI:IT:COST:2007:298)
Massima numero 31597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 17/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31595  31596


Titolo
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Risoluzione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione - Sospensione del processo conseguente al deposito del ricorso per cassazione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, nonché eccesso di delega - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione. E invero, premesso che la norma censurata ripropone, con qualche modifica il modello delineato dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulle controversie in materia di pubblico impiego «contrattualizzato», del quale questa Corte ha avuto occasione di confermare la legittimità costituzionale deve osservarsi, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., per irrazionalità della disciplina, che il nuovo strumento processuale non opera in tutti i casi in cui emerga una qualunque questione di interpretazione o di validità della clausola collettiva, ma solo quando il giudice del lavoro, nel suo prudente apprezzamento, ne abbia vagliato positivamente la serietà; quanto al denunciato eccesso di delega (art. 76 Cost.), che la legge 14 maggio 2005, n. 80 ha indicato come obiettivo prioritario della modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, la valorizzazione della funzione nomofilattica del giudice di legittimità, valorizzazione alla quale incontestabilmente tende la norma impugnata; quanto alla denunciata lesione del principio della ragionevole durata del processo, che l'art. 420-bis - letto in connessione con l'art. 146 disp. att. cod. proc. civ. e con i commi 4, 6 e 7 dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - appare pienamente coerente con il parametro costituzionale invocato (art. 111 Cost.), posto che prescrive termini perentori brevi sia per l'impugnazione in cassazione per saltum avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, sia per la riassunzione della causa davanti allo stesso giudice dopo la decisione della Corte di cassazione, assicurando, in tempi ragionevoli, la soluzione di questioni ermeneutiche di interesse collettivo che reclamano decisioni immediate entro il primo grado di giudizio. Né è da sottovalutarsi che analoghe economie di giudizio - pure apprezzabili ai sensi dell'art. 111 Cost. - possono essere realizzate secondo l'intero meccanismo processuale introdotto dall'art. 420-bis - con riferimento agli altri processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione su cui la Corte di cassazione sia stata già chiamata a pronunciarsi (commi 6 e 7 dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 appena citati).

- V. sentenza n. 199/2003 ed ordinanza n. 233/2002.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 420  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

legge  14/05/2005  n. 80  art.