Sentenza 44/2023 (ECLI:IT:COST:2023:44)
Massima numero 45358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  08/02/2023;  Decisione del  08/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45359  45360  45361  45362  45363


Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Condono edilizio straordinario - Effetti penali e amministrativi - Oblazione, quale elemento costitutivo della fattispecie estintiva del reato - Riconducibilità della relativa disciplina alla competenza esclusiva del legislatore statale - Spazio riservato alle Regioni - Libera modulabilità della quota incrementale - Necessaria collaborazione dei comuni (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Veneto che prevede la possibilità di destinare l'incremento della misura dell'oblazione prevista dalla legge statale sul condono edilizio per finalità diverse da quelle contemplate dalla legislazione statale). (Classif. 090001).

Testo

Il condono edilizio straordinario disciplinato dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, opera su due piani distinti: sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l'estinzione dei reati edilizi; su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria e l'estinzione dell'illecito amministrativo. In questo quadro, anche per effetto dei molteplici rinvii operati da tale norma a diverse disposizioni della legge n. 47 del 1985, il versamento integrale dell'oblazione è elemento costitutivo della fattispecie estintiva del reato, e come tale si riconnette alla competenza esclusiva del legislatore statale, che non solo è l'unico che può intervenire sulla sanzionabilità penale, ma dispone anche, specie in occasione di sanatorie amministrative, di assoluta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità. (Precedenti: S. 178/2019 - mass. 42875; S. 2/2019 - mass. 40268; S. 70/2008 - mass. 32215; S. 196/2004 - mass. 28573; S. 167/1989 - mass. 12737; O. 327/2000 - mass. 25598; O. 149/1999 - mass. 24635).

La disciplina dell'oblazione si impone alle regioni, in quanto riconducibile al monopolio in capo allo Stato sulle scelte sanzionatorie, unicamente in relazione alla misura dell'oblazione, ai relativi termini di versamento, ed in genere alle relative articolazioni procedimentali ed organizzative. Per il fatto di inerire a una fattispecie estintiva del reato che si ripercuote anche sulla sanzionabilità amministrativa, i presupposti e le procedure dell'oblazione si impongono alle regioni anche in vista della collaborazione cui sono tenuti - nell'ambito del complessivo procedimento - i Comuni, titolari di fondamentali poteri di gestione e controllo del territorio, con l'autorità giurisdizionale. anche considerato che il giudice penale non ha competenza "istituzionale" per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici. (Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 198/2004 - mass. 28586; S. 196/2004 - mass. 28573; S. 370/1988 - mass. 13791).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, per inconferenza del parametro dedotto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021 che, sostituendo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge reg. Veneto n. 21 del 2004, prevede la possibilità di destinare l'incremento della misura dell'oblazione prevista dalla legge statale sul condono edilizio per finalità diverse da quelle contemplate dalla legislazione statale. Alla disciplina dell'oblazione in quanto ricadente nell'ambito di competenza di cui all'evocato parametro è estranea la destinazione degli introiti che le regioni riscuotono per effetto dell'incremento consentito dall'art. 32, comma 33, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito. Infatti, a differenza dei proventi della fattispecie ordinaria di oblazione, l'impiego della quota incrementale è liberamente modulabile dalle Regioni, in quanto la tipologia degli interventi che tali fondi sono destinati a sostenere non è correlata - tanto nella normativa statale, quanto in quella regionale - alle attività procedimentali e organizzative concernenti le singole domande di condono, ma unicamente al perseguimento di finalità generali inerenti al governo del territorio, situandosi così completamente "a valle" della fattispecie estintiva del reato). (Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45207; S. 198/2021 - mass. 44314; S. 286/2019 - mass. 42858).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  21/09/2021  n. 27  art. 1  co. 

legge della Regione Veneto  05/11/2004  n. 21  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte